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La separazione
Quando il matrimonio
entra in seria e profonda crisi, il primo passo che i coniugi devono
compiere per porre fine alla loro storia coniugale é la separazione
legale: essa rappresenta, nel nostro ordinamento legislativo, una
situazione di sospensione dei diritti e dei doveri sorti col
matrimonio, ad eccezione di quelli di assistenza economica e di
rispetto reciproco cui i coniugi sono comunque e sempre tenuti.
La separazione legale
si presenta pertanto come una situazione transitoria destinata ad evolvere
o nella riconciliazione (e conseguente ripresa della vita coniugale) o
nella definitiva sua estinzione attraverso la sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ("di divorzio"). Al divorzio si giunge
decorsi tre anni dalla separazione legale, anche su iniziativa di uno solo
dei separati, il che non esclude comunque, ed anzi in Italia è piuttosto
frequente, che la condizione di separati in mancanza di iniziativa dei
coniugi, perduri indefinitamente quale alternativa allo scioglimento del
matrimonio.
Il divorzio é stato introdotto in Italia nel 1970 e la sua
introduzione ha rappresentato una profonda frattura con la tradizione
cattolica dell'indissolubilità del matrimonio. Notevoli sono state le
resistenze e gli ostacoli che larga fascia dell'opinione pubblica ha
posto, non ultima nel 1974 la promozione di un referendum abrogativo poi
respinto a larga maggioranza dagli elettori. Il divorzio é lo scioglimento
del vincolo coniugale con la conseguente restituzione dei coniugi allo
stato libero: i diritti e i doveri reciproci sorti col matrimonio vengono
meno, anche se permane tra i coniugi un dovere di solidarietà che può
concretarsi in vari obblighi di assistenza economica (assegno, quota di
indennità di fine rapporto, pensione di reversibilità e quant'altro),
restano invece immutati i doveri verso i figli e la titolarietà della
potestà genitoriale.
Il divorzio può essere pronunciato solo con sentenze
e solo dopo la verifica, ad opera del giudice, dell'esistenza di una delle
cause del divorzio tassativamente previste e dalla concreta impossibilità
di mantenere o ricostituire la comunione di vita tra coniugi.
149. Scioglimento
del matrimonio. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del
matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 o
dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
150. Separazione
personale. È ammessa la separazione personale dei coniugi. La
separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere
la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta
esclusivamente ai coniugi.
151. Separazione
giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice,
pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e
ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.
158. Separazione
consensuale. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha
effetto senza l'omologazione del giudice. Quando l'accordo dei coniugi
relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto
con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi
le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di
inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione
155. Provvedimenti
riguardo ai figli. Il giudice che pronunzia la separazione
dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. In particolare il
giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve
contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei
figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti
con essi.
Il coniuge cui sono
affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il
dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli
al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza,
e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il
giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli
e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale. In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la
prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un
istituto di educazione. Nell'emanare i provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice
deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere
diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi
dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice. I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni
relative alla misura e alle modalità del contributo.
156. Effetti della
separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il giudice,
pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non
sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in
relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo
l'obbligo di prestare gli alimenti. Il giudice che pronunzia la
separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o
personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti commi. La sentenza costituisce
titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. In caso di
inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il
sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi,
tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato,
che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su
istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti
di cui ai commi precedenti.
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