I regimi patrimoniali
177. Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto
della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi
insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di
quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni
propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione 191;
c) i proventi
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati ; d) le aziende gestite da
entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende
appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli
incrementi.
179. Beni
personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni
personali del coniuge: a) i beni di cui prima del matrimonio, il
coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto
reale di godimento ; b) i beni acquisiti successivamente al
matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di
liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti
alla comunione ; c) i beni di uso strettamente personale di
ciascun coniuge ed i loro accessori ; d) i beni che servono
all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di una azienda facente parte della comunione ; e) i
beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione
attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa
; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente
dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di
beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, é
escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di
acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
191. Scioglimento
della comunione. La comunione si scioglie per la dichiarazione di
assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo
scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per
la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per
mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno
dei coniugi. Nel caso di azienda di cui all'articolo 177, lo
scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi,
osservata la forma prevista dall'articolo 162.
194. Divisione dei
beni della comunione. La divisione dei beni della comunione legale si
effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. Il giudice,
in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può
costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni
spettanti all'altro coniuge.
La
separazione dei beni
215. Separazione
dei beni. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la
titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
217.
Amministrazione e godimento dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento
e l'amministrazione dei beni di cui é titolare esclusivo. Se ad uno dei
coniugi é stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con
l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli é tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i
beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti,
egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti
esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi,
nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o
comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei
frutti.
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