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Cosa dice la legge
"La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza
morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare "recita l'art.29 della Cost. Non
esiste nel nostro ordinamento giuridico una definizione di
matrimonio, ma dal complesso di tutte le norme che si occupano di
tale materia (Costituzione, Codice Civile e Penale, Leggi speciali)
può dirsi che esso é la formazione di una "comunione di vita
spirituale e materiale" tra un uomo e una donna che costituisce il
fondamento per la nascita della famiglia legittima, intesa quale
società naturale sorta per libera scelta e nella quale l'individuo
ha o dovrebbe avere la possibilità di estrinsecare e sviluppare la
propria personalità.
Dal matrimonio
sorgono una serie di importanti rapporti giuridici (di cui pubblichiamo di
seguito la serie degli articoli), ossia diritti e doveri che legano i
componenti della famiglia. Tali rapporti riguardano i coniugi e sono sia
di ordine personale che patrimoniale; i figli e infine i membri di una
stessa famiglia, in quanto legati da vincoli di parentela o affinità.
143. Diritti e
doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal
matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale
e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
143bis. Cognome
della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito
e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove
nozze.
144. Indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano
tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della
famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare
l'indirizzo concordato.
147. Doveri verso i
figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
148. Concorso negli
oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista
nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo
la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori
non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in
ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei
figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza
di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte
informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente
all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli
interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le
parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di
venti giorni dalla notifica. L'opposizione é regolata dalle norme
relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con
le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento.
Successivamente alla riforma del diritto di famiglia,
marito e moglie hanno di fronte alla legge, alla famiglia, alla
società eguali diritti e doveri: è pertanto scomparsa, almeno sulla
carta, la concezione della famiglia basata sull'autorità gerarchica
del marito, anche se poi di fatto e per molteplici ragioni di ordine
culturale, religioso, economico la completa parità non é ancora
raggiunta. In base al nuovo testo dell'art. 144 C.C., i coniugi
pertanto devono concordare assieme il tipo di vita familiare che
vogliono condurre secondo le modalità rispettose delle esigenze di
entrambi. Così ad esempio devono decidere assieme la scelta della
casa ove abitare, se e quanti figli avere, il lavoro del marito e
quello della moglie, l'eventualità di affidare i figli a parenti o
estranei durante l'assenza dei genitori, il modo di impiegare il
patrimonio famigliare, etc.
In particolare
ecco i punti fondamentali:
- la coabitazione che
consiste nella normale convivenza di marito e moglie, e cioè nella
comunione di casa e di vita sessuale. I coniugi devono fissare di comune
accordo la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia stessa [art. 144]. In caso di
disaccordo si applica il dettato dell'art. 145;
- la fedeltà che
consiste nell'obbligo per i coniugi di astenersi da rapporti sessuali
con altra persona. L'inosservanza di esso è priva di ogni rilevanza
penale, potendo essere presa in considerazione solo nella causa di
separazione dei coniugi;
- l'assistenza, dal
matrimonio deriva, infatti, l'obbligo reciproco all'assistenza morale e
materiale: ciascun coniuge, cioè, deve far fronte alle esigenze anche
materiali dell'altro, allorché questi non é in grado di
provvedervi;
- la collaborazione
intesa nel senso che i coniugi devono collaborare nell'interesse della
famiglia. Essi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare. A
ciascuno di essi, poi, la legge attribuisce il potere di attuare
l'indirizzo concordato;
- la contribuzione ai
bisogni della famiglia, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
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